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Athesia Druck - Condizioni generali

Condizioni generali

Art. 1) Condizioni e oggetto del contratto:

Le condizioni generali di contratto regolano, salvo modifiche scritte, la consegna dei prodotti e servizi che Athesia Druck (di seguito “impresa”) effettua per il cliente (di seguito “committente”) e che, nel contratto stesso, sono indicati sul recto delle presenti condizioni; in ogni caso, dette condizioni regolano tutte le prestazioni erogate dall’impresa.

Fatti salvi eventuali accordi diversi presi per iscritto, la stipula del contratto di fornitura tra le due parti contraenti presuppone l’accettazione delle presenti condizioni di contratto da parte del committente.

1.1. Le offerte presentate da agenti, rappresentanti e personale ausiliario di vendita dell’impresa impegnano l’impresa stessa solo previa sua conferma.

1.2. L’invio delle presenti condizioni generali di contratto non implica di per sé l’accettazione di eventuali offerte presentate durante le trattative in corso; esse però sostituiscono e annullano le offerte presentate da una delle due parti contraenti in un momento precedente.

1.3. I listini prezzi e le descrizioni dei prodotti, inviati dall’impresa e sprovvisti dell’annotazione “offerta” o “preventivo” non possono essere considerati tali. Espressioni, quali “senza garanzia”, “fino a esaurimento delle scorte” e simili, riprodotte sull’offerta accettata dal committente, non vincolano l’impresa all’offerta presentata, salvo conferma da parte della stessa. L’offerta dell’impresa è irrevocabile solo se essa ne ha apposto la data di scadenza della validità. Errori gravi e riconoscibili nell’offerta sciolgono l’impresa dalla prestazione in essa riportata.

1.4. Se non altrimenti specificato, le consegne tra le due parti contraenti, assoggettate alle presenti condizioni generali di contratto, sono regolate dalla legge italiana.

Art. 2) Valore degli opuscoli e dei prototipi:

Non sono da considerare vincolanti prezzi, qualità, materiale, colori e altre indicazioni illustrative riportati in cataloghi, prospetti, circolari, comunicati pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi ed altri documenti illustrativi dell’impresa nonché le caratteristiche di prestazione.

Art. 3) Autorizzazione all’esecuzione:

3.1. Il committente deve apporre l’annotazione “imprimatur” (“visto si stampi”) sulle bozze di testo e sulle bozze digitali di stampa per il controllo finale/la cianografia e su altri materiali destinati a questo scopo. Eventuali stampe diverse dall’originale del cliente, dopo l’imprimatur, sono esclusivamente a carico del committente, il quale assume qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi aventi diritto.

Art. 4) Modifiche successive e bozze:

4.1. Si considerano modifiche successive all’imprimatur le correzioni apposte dall’autore dell’opera e la ripetizione di bozze di stampa richieste dal committente a causa di differenze dall’originale. Le successive modifiche richieste dal committente vengono addebitate a quest’ultimo; ciò vale anche in caso di un eventuale mancato uso delle macchine causato dalle predette modifiche.

4.2. Schizzi, bozze, composizioni tipografiche e prove di stampa, prototipi e simile materiale intermedio richiesto dal cliente, vengono addebitati al committente, anche se ordine e stampa non sono eseguiti dall’impresa.

Art. 5) Mezzi ausiliari – prodotti semilavorati – fotolitografia – dati di stampa:

5.1. Tutti i mezzi ausiliari impiegati nella produzione nonché i prodotti semilavorati rimangono di proprietà dell’impresa e non vengono ceduti. Le fotolitografie e i dati utilizzati per la stampa sono e rimangono di proprietà dell’impresa e saranno eliminati, senza alcun preavviso, un anno dopo la loro archiviazione.

5.2. Solo a titolo oneroso, i dati messi a disposizione dal committente per l’espletamento dell’incarico saranno conservati negli archivi dell’impresa per un periodo più lungo dei 7 giorni successivi all’espletamento dell’incarico. Se il committente non richiede esplicitamente la conservazione dei dati a titolo oneroso per oltre 7 giorni, l’impresa li elimina e li cancella irrevocabilmente senza mandare alcun preavviso.

Art. 6) Materiale da parte di terzi:

Il materiale di terzi rimasto nel deposito dell’impresa non è coperto da alcuna assicurazione.

6.1. Il materiale di terzi va ritirato presso l’impresa entro 4 settimane dall’incarico.

Art. 7) Diritti d’autore:

7.1. In caso di violazione dei diritti di ristampa e di autore di terzi, ne risponde esclusivamente il committente.

7.2. Il committente dichiara inoltre di esonerare l’impresa da ogni responsabilità e di sollevarla da eventuali contestazioni e/o cause contro di essa, nonché di assumere le spese legali, che le vengono imputate e/o che deve pagare.

Art. 8) Trasporto

8.1. Salvo diverse disposizioni concordate per iscritto, i prodotti saranno consegnati franco stabilimento dell’impresa e viaggiano a rischio del committente. Anche le spese per imballaggio, trasporto, imposte e assicurazioni sono a carico del committente.

8.2. Salvo diverse disposizioni concordate, i termini di consegna riportati nel contratto e comunque concordati tra le parti sono da considerare approssimativi e non vincolanti. Un ritardo nella consegna dei prodotti non autorizza il committente al loro rifiuto, né alla rescissione del contratto o al diritto di risarcimento danni per la consegna ritardata o non avvenuta interamente o parzialmente.

8.3. In ogni caso, per motivi tecnici di produzione l’impresa si riserva il diritto di consegnare al committente una tiratura maggiore o minore del 10% rispetto a quella commissionata. Detta tiratura viene addebitata al committente nella misura eseguita alla consegna, senza che ne ricavi alcun diritto.

Art. 9) Contestazioni:

9.1. Il committente comunica per iscritto eventuali difetti o errori di qualità dei prodotti entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce. Alla notifica dei difetti va allegata copia della fattura o della bolla di consegna.

9.2. Salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, l’impresa non risponde di piccole variazioni dei prodotti consegnati, né di differenze di peso, qualità e colore del materiale fornito purché corrispondano ai criteri di tolleranza stabiliti dalla lega dei fornitori.

9.3. Nelle riproduzioni di colori non si possono contestare in particolar modo le differenze minime dall’originale, né eventuali differenze tra le bozze di stampa e la tiratura commissionata e consegnata.

Art. 10) Condizioni di pagamento:

10.1. Il pagamento dei prodotti consegnati e/o delle prestazioni erogate deve avvenire senza trattenute entro i termini e alle condizioni del contratto. Se non dovessero essere riportati nel contratto, valgono quelli contenuti nella fattura.

10.2. Per ogni commissione si applicano i listini prezzi validi al momento della sua conferma. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.

10.3. Eventuali pagamenti effettuati ad agenti, a rappresentanti o al personale ausiliare di vendita dell’impresa, non sono da ritenersi effettuati finché gli importi spettanti non sono stati accreditati all’impresa.

10.4. Ogni ritardo o irregolarità nel pagamento autorizza l’impresa a sospendere le consegne o rescindere i contratti in corso, anche se non attenenti al pagamento in questione, e a chiedere un eventuale risarcimento danni. Alla scadenza dei termini di pagamento e senza necessità di avviso, l’impresa ha in ogni caso il diritto agli interessi di mora, calcolati in base al tasso di sconto della BCE maggiorati del 4% nonché al rimborso di tutte le spese risultanti dal pagamento ritardato e/o non avvenuto.

10.5. In caso di contestazioni o controversie di qualunque origine, il committente non è autorizzato a rivendicare eventuali suoi diritti all’impresa.

10.6. É fatto salvo il diritto dell’impresa di richiedere un anticipo alle condizioni del presente articolo.

Art. 11) Forza maggiore e inesigibilità:

11.1 In base all’art. 1256 del C.C. la parte contraente lesa da eventi di forza maggiore che impediscono o limitano fortemente la produzione negli stabilimenti dell’impresa, non può essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna per tutto il periodo dell’evento stesso. In caso di eventi di forza maggiore, il committente non ha il diritto di recedere dal contratto, né di richiedere un risarcimento danni. L’erogazione definitivamente impossibile del servizio esime l’impresa da ogni obbligo.

11.2. Se per qualsiasi altro motivo inaspettato non fosse possibile pretendere, da un imprenditore pertinente con ordinaria esperienza, di adempiere agli obblighi contrattuali, nella misura stabilita a monte, mutando così il rapporto per oltre il 10%, l’impresa può richiedere di cambiare le condizioni contrattuali o, in caso di mancato accordo, di recedere dal contratto.

Art. 12) Cessione di contratto:

12.1. Il committente non può cedere la sua posizione nel contratto o nelle sue singole relazioni vincolanti senza autorizzazione scritta dell’impresa; anche in questo caso il committente continua, come sempre, ad essere responsabile degli obblighi ceduti in solido con l’assuntore.

Art. 13) Interpretazione, modifica, clausole invalide:

13.1. Eventuali allegati sono da considerare parte integrante dei contratti a cui si riferiscono. Se non altrimenti specificato, ogni rimando a listini prezzi, condizioni generali di contratto o altri documenti dell’impresa o di terzi, vale per i documenti validi al momento del rimando stesso; i relativi documenti precedentemente validi tra le parti contraenti, sono da considerare nulli.

13.2. Le eventuali spiegazioni date durante la contrattazione o l’espletamento della commissione, come anche il comportamento delle parti contraenti, possono essere utilizzati per l’interpretazione solamente del contratto a cui si riferiscono e comunque solo se non sono in contraddizione con le presenti condizioni generali di contratto o con le eventuali diverse intese pattuite per iscritto all’atto della stipula del relativo contratto.

13.3. Per essere valida, ogni modifica o integrazione apposta dalle parti contraenti ai contratti sottoposti alle presenti condizioni generali, deve avvenire per iscritto. Una deroga da una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto non può essere un’interpretazione estensiva o analogica di altre e non assoggetta la volontà di non applicare le condizioni generali di contratto nel loro insieme.

13.4. In caso di condizioni contrattuali invalide o inefficaci, il contratto deve essere interpretato nella sua totalità come se contenesse tutte quelle clausole necessarie per raggiungere legalmente lo scopo principale prefissato dall’accordo contenente le relative clausole.

Art. 14) Foro competente:

14.1. Foro competente, esclusivo, per tutte le controversie attinenti o comunque derivanti dai contratti sottoposti alle presenti condizioni generali di contratto è Bolzano (Italia).